14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9917 del 24 maggio 2004
Testo massima n. 1
In caso di cassazione con rinvio la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione — che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti — è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.
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