14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13736 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
In caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello che abbia condannato la parte soccombente nel grado al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la prima può proporre a norma dell’art. 389 c.p.c. la domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna, salvo che non sia stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel qual caso è invece quest’ultimo obbligato alla restituzione.
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Testo massima n. 2
In caso di cassazione con rinvio, competente a decidere sulla domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata, come su tutte le azioni conseguenti all’annullamento della pronunzia d’appello, è il giudice di rinvio, la cui pronuncia è ricorribile in cassazione e non appellabile; nè il regime di impugnazione muta qualora il giudice di rinvio abbia adottato prima una sentenza parziale e poi quella definitiva del giudizio.
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