Cass. civ. n. 546 del 23 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario sin dalla costituzione del rapporto processuale, rinviando la causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvio improprio), il giudizio deve cominciare ex novo, sicché le parti vengono a trovarsi nell'identica situazione dell'annullamento senza rinvio e il detto giudice del merito può liberamente riesaminare e valutare i fatti di causa, senza essere vincolato da pregresse statuizioni.