14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25250 del 8 novembre 2013
Testo massima n. 1
Qualora il giudice di appello abbia illegittimamente rimesso al giudice di primo grado la causa per omessa integrazione del contraddittorio e la Corte di cassazione rilevi detto errore commesso dal giudice di secondo grado, la causa va cassata con rinvio al medesimo giudice di appello [ rinvio di tipo restitutorio ], che resta investito del potere di riesaminare il merito della causa, nell’ambito di un giudizio nel quale le parti, salvi i limiti dell’impugnazione a suo tempo proposta, hanno la facoltà di svolgere tutte le difese e le argomentazioni che risultino compatibili con il rito di secondo grado, o la cui proposizione sia ammissibile in sede di gravame.
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