Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 690 del 28 gennaio 1984

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 690 del 28 gennaio 1984

Testo massima n. 1

La cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per un error in procedendo — comportante una errata decisione limitata al rito oppure la nullità di uno o più atti del processo, e conseguentemente della sentenza che abbia pronunciato sul merito, o direttamente di questa con il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado o al giudice di primo grado ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 383 c.p.c. — sostanzia un rinvio improprio onde il pregresso giudizio deve nuovamente e validamente svolgersi nello stesso grado di appello oppure in primo grado, con la correlativa applicazione delle norme che disciplinano l’uno o l’altro giudizio e la conseguenza, nella prima ipotesi, ove non sia effettuata l’integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dell’inammissibilità dell’appello.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze