14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2925 del 7 aprile 1990
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro e svoltosi in sede di rinvio, la mancanza, nella copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso in riassunzione, consegnata all’appellato in sede di notifica, delle indicazioni del nome del giudice relatore e della data dell’udienza di discussione, contenute invece nell’originale dell’atto stesso, determina una nullità che investe non il ricorso predetto [ il quale conserva la sua validità ai fini della tempestività della riassunzione ] ma solo la notifica del medesimo, non essendo tale notifica autonomamente idonea a far conoscere al destinatario il contenuto dell’atto notificato, e che comporta la cassazione della sentenza resa in contumacia di tale destinatario, con rinvio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 383 c.p.c., allo stesso giudice che ha reso quella decisione, dovendo l’ipotesi [ minore ] della nullità del solo giudizio di secondo grado ritenersi compresa in quella [ più ampia ] della nullità del giudizio di primo grado espressamente contemplata dalla disposizione predetta.
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