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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8600 del 11 aprile 2014

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8600 del 11 aprile 2014

Testo massima n. 1

Qualora il giudice d’appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, omettendo di rilevare l’errore da questi compiuto nel dichiarare l’estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall’art. 383 cod. proc. civ.

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