14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22944 del 12 novembre 2010
Posted at 17:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di controversie agrarie deve essere sempre designata, come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata, stante l’assoluta inderogabilità delle sezioni agrarie non solo “ratione materiae”, ma anche “ratione loci”, la quale si giustifica con l’esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle colture e alle consuetudini della zona.
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