14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24972 del 24 novembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di contenzioso tributario, qualora la commissione tributaria regionale, dopo aver accertato la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della controversia in primo grado, invece di disporre la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale, come previsto dall’art. 59, comma primo, lettera b ], del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, abbia consentito al contribuente di produrre la documentazione posta a fondamento del ricorso, decidendo poi la causa nel merito, l’intervenuta regolarizzazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, con possibilità per il contribuente di esplicitare tutte le proprie difese, non consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383, primo comma, c.p.c., è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito, nella specie ampiamente espletata ed adeguatamente motivata.
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