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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21729 del 23 settembre 2013

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21729 del 23 settembre 2013

Testo massima n. 1

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti [ art. 372, secondo comma, c.p.c. ] si può derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l’avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione ].

Testo massima n. 2

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività dell’art. 2596 c.c. che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la concorrenza.

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