14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3198 del 9 ottobre 1975
Testo massima n. 1
I poteri dell’amministratore nella rappresentanza attiva del condominio in giudizio sono soggetti agli stessi limiti ai quali soggiacciono i suoi poteri di carattere sostanziale, indicati nell’art. 1131 c.c. Pertanto, allorché la lite abbia per suo oggetto congiuntamente diritti condominiali e diritti dei singoli, devono stare in giudizio anche tutti i condomini interessati, sicché per legittimare l’attività del solo amministratore del condominio è necessario il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanza da parte dei singoli condomini.
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