14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4245 del 20 febbraio 2009
Posted at 17:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]