Avvocato.it

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2534 del 20 febbraio 2003

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2534 del 20 febbraio 2003

Testo massima n. 1

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell’art. 338 c.p.c. – il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, – comporta l’effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nè impedisce [ in tutto o in parte ] detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai «provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto».

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze