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Articolo 338 Codice di procedura civile — Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

Articolo 338 Codice di procedura civile — Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23156/2013

In tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'”actio iudicati” decorre non già dal momento in cui è intervenuto l’evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all’effetto estintivo, in quanto il combinato disposto degli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, impone che il “dies a quo” debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento.

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Cass. civ. n. 12495/2012

La disposizione di cui all’art. 338 c.p.c., che disciplina la sorte del giudizio in cui venne emessa la sentenza impugnata nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., laddove il procedimento di revocazione si estingua, esplica i propri effetti soltanto se non sia stato proposto avverso la stessa sentenza ricorso per cassazione, atteso che, in presenza di una duplicità di impugnazioni, come prevista dall’art. 398, quarto comma, c.p.c., il giudizio di legittimità sarà suscettibile di essere condizionato solo da una decisione di merito, passata in giudicato, presa nel contemporaneo procedimento di revocazione. Ne consegue che la mera dichiarazione di estinzione del processo di revocazione, essendo priva di effetti decisori del merito ed esaurendosi in una consumazione della “facultas impugnandi”, non può produrre lo stabilizzarsi della sentenza d’appello ancora soggetta al sindacato di legittimità.

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Cass. civ. n. 19639/2005

Il provvedimento con cui il giudice del gravame dispone una consulenza tecnica d’ufficio è, per sua natura, revocabile e funzionale allo svolgimento di un’attività istruttoria, e non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio. Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio d’appello venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all’uopo fissato, l’ordinanza ammissiva del predetto accertamento peritale non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell’art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest’ultima in conseguenza dell’estinzione del giudizio di impugnazione.

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Cass. civ. n. 2534/2003

La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell’art. 338 c.p.c. – il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, – comporta l’effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nè impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai «provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto».

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Cass. civ. n. 5799/1998

L’art. 338 c.p.c., nello stabilire che la estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i soli casi in cui, di quest’ultima, risultino «modificati gli effetti» con provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, operando, così, un riferimento esclusivo ad atti (le sentenze non definitive, processuali o di merito, pronunciate in appello) di carattere non meramente ordinatorio che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone una sostituzione ovvero una parziale modificazione. Non integra gli estremi di tali ipotesi la sentenza di appello che, limitandosi a dichiarare l’incompetenza del tribunale, non pone alcuna premessa per la prosecuzione del processo fino alla decisione nel merito, ma rende soltanto incontestabile l’incompetenza dichiarata — salva l’impugnazione della relativa pronuncia — e la competenza del giudice da essa indicata in caso di tempestiva riassunzione del procedimento. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una pronuncia del giudice di appello dichiarativa della incompetenza del tribunale che aveva, nella specie, rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo. La Corte ha, ancora, stabilito che, alla sentenza di appello, non poteva riconoscersi l’effetto di un implicito riconoscimento dell’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, potendo tale effetto essere determinato solo dal giudice del rinvio a seguito della trasmigratio iudicii, non verificatasi la quale, per mancata riassunzione del giudizio dinanzi a quest’ultimo, l’unica conseguenza processuale risultava l’estinzione del procedimento di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

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Cass. civ. n. 1605/1966

Qualora una sentenza contenente la condanna del soccombente al pagamento delle spese giudiziali sia stata appellata ed il giudizio di appello, riassunto da una delle parti a seguito della mancata costituzione di entrambe, sia stato successivamente cancellato dal ruolo per inattività delle medesime, la sentenza stessa costituisce un valido titolo esecutivo ai fini del procedimento di esecuzione forzata per il pagamento delle spese giudiziarie in essa liquidate. All’ordinanza di cancellazione, infatti, consegue l’automatica estinzione del giudizio di appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, e tale estinzione può essere rilevata incidenter tantum dal giudice investito dell’opposizione a precetto con il quale il soccombente lamenti la mancanza di titolo esecutivo. Né tale dichiarazione è impedita dal fatto che, nel giudizio di appello, il collegio abbia, con apposita ordinanza, pronunziata la nullità del provvedimento di estinzione emesso dall’istruttore dopo la cancellazione della causa, in quanto detta ordinanza, limitando i suoi effetti al solo provvedimento di estinzione, non ha inciso su quello anteriore di cancellazione, ma al contrario, ha ripristinato la situazione processuale conseguente a quest’ultimo, alla quale va appunto collegata l’automatica estinzione del giudizio di appello.

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