14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25251 del 16 ottobre 2008
Testo massima n. 1
L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia [ nella specie, buca nel cortile condominiale ] creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale.
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