14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6903 del 22 giugno 1993
Posted at 17:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, ne comporta l’implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria — in mancanza di apposita prescrizione normativa — la specifica proposizione dell’eccezione di estinzione.
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