Cass. civ. n. 7323 del 8 agosto 1994

Testo massima n. 1


L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza e difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, pertanto, ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace.