14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12272 del 20 agosto 2002
Posted at 17:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’eccezione di estinzione del giudizio — nella specie, per mancata indicazione nel ricorso in riassunzione di una delle parti del processo — può essere sollevata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralità di parti non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si è verificata.
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