Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12272 del 20 agosto 2002

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12272 del 20 agosto 2002

Testo massima n. 1

Poiché l’eccezione di estinzione del giudizio — nella specie, per mancata indicazione nel ricorso in riassunzione di una delle parti del processo — può essere sollevata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralità di parti non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si è verificata.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze