14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4372 del 19 aprile 1995
Testo massima n. 1
L’art. 307, comma 2, c.p.c., nello stabilire che il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma 1, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, si riferisce alla prima riassunzione — che è l’unica contemplata dal comma 1 dell’indicata disposizione — con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di riassunzioni successive alla prima [ pur se avvenute nel termine di un anno dalla scadenza di quello fissato per la costituzione del convenuto ] e l’estinzione del processo opera per il solo fatto che alla prima riassunzione non sia seguita la costituzione delle parti.
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