14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4506 del 5 maggio 1998
Posted at 17:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
La sospensione feriale dei termini, disposta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quello annuale previsto dall’art. 307 c.p.c. per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il dies a quo e il dies ad quem di esso termine non cadano nel periodo di sospensione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]