14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13505 del 3 dicembre 1999
Testo massima n. 1
L’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è [ a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica ] elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 c.p.c.
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Testo massima n. 2
La ripartizione della spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purché risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l’onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.
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