14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3656 del 23 novembre 1992
Testo massima n. 1
Il procedimento cosiddetto de plano disciplinato dall’art. 667, comma quarto, c.p.p., può essere adottato soltanto nei casi previsti dalla legge. Tra tali casi è compresa l’applicazione dell’indulto [ art. 672, comma primo, c.p.p. ] ma non la revoca dello stesso che, pertanto, deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 666 c.p.p. [ Sulla scorta dell’enunciato principio la Cassazione ha annullato l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva provveduto de plano alla revoca dell’indulto ].
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