14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4301 del 26 settembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di applicazione di benefici in sede esecutiva, l’avvenuto inserimento, nel quarto comma dell’art. 672 c.p.p., dell’espressa previsione circa l’applicabilità dell’indulto anche alla pena già espiata [ previsione non contenuta nel corrispondente art. 593 dell’abrogato codice di rito ], non comporta alcuna innovazione o variazione in ordine alla regolamentazione degli effetti penali della condanna, avendo con detta previsione il legislatore, in accoglimento di un suggerimento proveniente dalla Corte di cassazione e dalla procura generale presso la medesima, soltanto normativamente consacrare il già affermato principio secondo cui è possibile l’applicazione dell’indulto ad una pena già integralmente espiata, sempre che sussista, però, un concreto interesse del condannato in tal senso [ come si verifica, ad esempio, nel caso che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione ].
[adrotate group=”23″]