14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1625 del 4 giugno 1996
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale causa ostativa all’estradizione la fondata ragione per ritenere che l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia dell’estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero. L’atto persecutorio e discriminatorio, pertanto, è quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo status del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell’ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale. L’atto persecutorio ostativo alla estradizione passiva, invece, non è quello che all’estradando potrebbe derivare, una volta che lo stesso fosse consegnato allo Stato richiedente, da atti di ritorsione o di vendetta, in suo danno compiuti dal soggetto offeso dal reato a titolo puramente personale, giacché una siffatta condotta lo Stato estero non solo non può fare propria, ma è tenuto a prevenire, evitare e punire, secondo i principi dell’ordinamento giuridico interno ed internazionale.
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