14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37738 del 8 novembre 2002
Testo massima n. 1
In caso d’impugnazione tardiva la declaratoria d’inammissibilità spetta al giudice dell’impugnazione in base all’art. 591, comma 2, c.p.p., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice. [ Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell’esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell’impugnazione in base all’equiparazione dell’omessa proposizione dell’impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d’irrevocabilità del provvedimento ].
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Testo massima n. 2
In tema di cosa giudicata, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2 c.p.p. emerge che, al di fuori dell’ipotesi della revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione; invece, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l’inammissibilità.
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