14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7585 del 11 giugno 1999
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia affetto da causa di inammissibilità originaria, è preclusa la possibilità di sottoporre alla valutazione della Corte la sussistenza di causa di estinzione del reato, essendo, sotto tale aspetto, irrilevante il momento in cui detta estinzione si è verificata [ prima o dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione o, addirittura, prima della sentenza di merito, ancorché non rilevata dalla stessa ]. Invero, proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso, impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. [ Fattispecie in cui la tardività del ricorso per cassazione ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla prescrizione del reato ].
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