14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2223 del 23 maggio 1996
Posted at 15:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
In applicazione dei principi generali in materia di inammissibilità delle impugnazioni e, segnatamente, dell’art. 591, comma 2, c.p.p., il tribunale del riesame, qualora debba dichiarare l’inammissibilità di una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 309, comma 1, c.p.p., non è tenuto ad osservare le formalità del procedimento in Camera di consiglio previste dall’art. 127 c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]