14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1145 del 28 aprile 1995
Testo massima n. 1
La genericità dei motivi d’impugnazione dà luogo ad una causa di inammissibilità sopravvenuta di essa, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione deve dichiarare la causa di non punibilità frattanto intervenuta o erroneamente non rilevata dal giudice a quo. [ Fattispecie relativa a condanna pronunciata erroneamente dal pretore per fatto non costituente reato ed in ordine alla quale il giudice di appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, anziché rilevare la causa di non punibilità ].
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