Cass. civ. n. 1843 del 8 marzo 1996

Testo massima n. 1


L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., il quale dispone che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine che decorre dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, è applicabile soltanto quando l'errore dal quale la sentenza è inficiata è tale da determinare un qualche dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. Pertanto, la pendenza del relativo procedimento per la correzione di un errore evidente, agevolmente eliminabile in via d'interpretazione della sentenza e non perciò tale da impedire la percezione dell'esatto significato della decisione assunta dal giudice, non impedisce il normale decorso dei termini d'impugnazione e tanto meno preclude la proponibilità, entro i suindicati termini, di un normale mezzo di gravame previsto dall'ordinamento nei riguardi della decisione oggetto di correzione.