14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3493 del 27 marzo 1991
Testo massima n. 1
Il delitto tentato è una fattispecie di reato autonomo che la legge [ art. 56 c.p. ] ha disciplinato autonomamente, definendola come condotta [ compiuta o non ] univocamente diretta alla realizzazione dell’evento. Ne consegue che l’elemento soggettivo può assumere soltanto qualificazione di dolo diretto.
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Testo massima n. 1
In tema di omicidio volontario, l’immediata e spontanea opera di soccorso della vittima da parte dell’agente non è di per sé incompatibile con l’intenzione di uccidere. Tale incompatibilità nella comune esperienza non esiste affatto quando l’azione è determinata da uno stato d’ira e sorretta da un dolo d’impeto, che facilmente si risolve e lascia spazio alla pronta risipiscenza non appena si manifestino le conseguenze negative della condotta.
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