14 Mag Cassazione civile sentenza n. 404 del 17 febbraio 1951
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l’intervento in causa di un terzo, solo il terzo chiamato, e non alcuna delle parti originarie, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello, lamentando che a seguito di tale ordine di intervento [ debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l’intervento in appello ] la causa non sia stata rimessa al primo giudice, con la conseguente privazione, a danno del terzo, di un grado di giurisdizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]