14 Mag Cassazione civile sentenza n. 577 del 9 marzo 1963
Testo massima n. 1
L’art. 257 c.p.c., pur importando un’eccezione al principio fissato dall’art. 244, secondo cui i testimoni debbono essere indicati ab initio, non deroga alle altre disposizioni relative all’espletamento della prova ed in particolare all’art. 253, primo comma. [ Cass. civ., 14 luglio 1956, n. 2675 ]. L’assunzione dei testi, che non siano stati preventivamente e specificamente indicati dalle parti, può essere consentita soltanto nei casi previsti dall’art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, cosicché la parte non può pretendere di sostituire i testimoni con altri che non siano stati da essa indicati nei modi e nei termini di cui all’art. 244 c.p.c. Tale principio vale anche riguardo alla prova per testi chiesta dalle parti e ammessa dal pretore, in quanto nessuna norma del procedimento davanti tale giudice dispone diversamente [ art. 311 c.p.c. ]; mentre nulla ha a che fare con la prova testimoniale chiesta dalle parti [ artt. 244-257 c.p.c. ] la facoltà discrezionale che l’art. 317 c.p.c. concede al pretore di ammettere d’ufficio una prova per testi, poiché in tal caso è il giudice stesso che deve formulare i relativi capitoli o indicare le persone che su essi sono chiamate a deporre.
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