Cass. civ. n. 2716 del 22 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il principio di unità e infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltà di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.