14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5265 del 12 ottobre 1982
Testo massima n. 1
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l’inoltro all’ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l’ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall’incompletezza degli indirizzi forniti all’ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.
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