14 Mag Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2715 del 13 settembre 1994
Posted at 15:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata – a pena di inammissibilità – da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l’impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l’impugnazione stessa venga presentata personalmente dall’interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]