14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2647 del 25 maggio 1978
Testo massima n. 1
Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alternarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione, rientrando nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito. [ Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la prestazione del giuramento — espresso in forma negativa — per il solo fatto che il giurante aveva prospettato una situazione giuridica diversa da quella inserita nella formula, senza valutare l’eventuale valore sostanziale dell’aggiunta, sotto la specie dell’estensione o della rilevanza esclusiva della precisazione ].
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