14 Mag Cassazione civile sentenza n. 1457 del 12 giugno 1962
Testo massima n. 1
L’art. 227 del codice di procedura civile condiziona l’esecutività delle sentenze di appello al loro passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di esse che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente conseguenziali [ come, ad esempio, per il risarcimento danni da falso ], mentre per ogni altra eventuale pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio non costituisce deroga alla norma generale dell’art. 337 c.p.c., che prevede la esecutività delle sentenze emesse in grado di appello.
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