14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1601 del 4 luglio 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile la dichiarazione di rinuncia al gravame trasmesso per telescrivente e, quindi, senza il rispetto delle forme imposte dall’art. 589, comma terzo, c.p.p., che mirano a garantire la provenienza dell’atto interessato. [ Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca di misura coercitiva ].
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Testo massima n. 2
La disciplina relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è applicabile anche nel giudizio di appello camerale.
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