14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3744 del 27 marzo 1992
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 306 c.p. si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati.
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Testo massima n. 1
In tema di banda armata deve essere considerato organizzatore e non semplice partecipe colui che svolga funzioni di raccordo tra i vari gruppi eversivi ed abbia, quindi, un ruolo rilevante nella vita e nell’attività dell’organizzazione clandestina, non potendosi riconoscere nella sua attività il carattere della fungibilità, proprio dell’ipotesi criminosa della semplice partecipazione alla banda.
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