14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4719 del 28 aprile 1995
Testo massima n. 1
Il potere di abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall’art. 163 bis, comma 2, c.p.c., è riferibile anche alle controversie d’opposizione a decreto ingiuntivo [ ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro ], nonostante per queste sia già prevista l’astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all’art. 645 c.p.c. Infatti, la contemporanea applicabilità dell’art. 645, comma 2, e dell’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. è resa possibile dalla diversità di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiarità della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi è più ragione di differire l’istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiarità del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.
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