14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7577 del 17 luglio 1999
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di cancellazione dall’Albo professionale ancorché disposta a domanda dell’interessato, si determina la decadenza dall’ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso ius postulandi con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione dell’atto di appello presso il suddetto difensore [ diversa da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa ] siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte stessa al momento della notificazione.
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