14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20482 del 6 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie possibili di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, secondo un principio che si estende anche agli atti sostanziali. Ne consegue che la revoca del mandato, da qualificarsi atto unilaterale recettizio, regolato dall’art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l’osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., senza che l’esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all’esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell’atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
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Testo massima n. 2
Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l’incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d’interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell’incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell’incarico in ragione dell’adesione degli altri, in vista del compimento dell’affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell’art. 1726 c.c., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti.
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