14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 385 del 26 gennaio 1977
Testo massima n. 1
I singoli condomini di un edificio hanno il diritto di utilizzare direttamente, per il miglior godimento, il piano o la porzione di piano di loro proprietà esclusiva, ma non le parti del fabbricato che, per la loro destinazione ad un servizio comune, si presumono di proprietà comune a norma dell’art. 1117, n. 2 c.c. e pertanto, tali parti non possono essere concesse in locazione a terzi se non per decisione unanime dei condomini. [ Nella specie, trattavasi di locali dell’edificio condominiale che, per pattuizione contenuta negli atti di acquisto facenti capo ai singoli condomini, erano stati indicati quali beni comuni e destinati a deposito. La Suprema Corte confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con la quale era stato deciso di concedere tali locali in locazione ad un terzo ].
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