10 Gen Art. 1105 — Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [ 259 cod. nav. ].
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione [ 1109 n. 2 ].
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria . Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore [ 261 cod. nav. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1986/2016
Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti.
Cass. civ. n. 1650/2015
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
Cass. civ. n. 11553/2013
In tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’art. 1105, primo comma, c.c., può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’art. 1105, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 4616/2012
In tema di amministrazione della cosa comune, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1105, Quarto comma, c.c. ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, che, essendo suscettibile di revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., è privo del carattere di definitività e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., a meno che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, il giudice di merito, atteso il disaccordo tra i comunisti, aveva nominato un amministratore affinchè procurasse la condanna del locatario a rimuovere le opere abusive eseguite sugli immobili comuni; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C., negando la consistenza di diritto soggettivo all’interesse di alcuni comunisti di ottenere la sanatoria degli illeciti edilizi, ne ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Cass. civ. n. 11589/2010
Il recesso del concedente da un contratto di comodato o di precario di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, può essere esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario.
Cass. civ. n. 480/2009
Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva ) del comproprietario del bene locato pro parte dimidia, ove risulti l’espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell’art. 1105 c.c. ), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell’ordinaria amministrazione della cosa comune.
Cass. civ. n. 26408/2008
L’assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 cod. civ non prevedono l’assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell’ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti.
Cass. civ. n. 14759/2008
In tema di comunione, il potere di concorrere nell’amministrazione della cosa comune statuito dal primo comma dell’art. 1105 c.c. può, nei confronti dei terzi, indurre a ritenere che chi agisce per la comunione la rappresenti ma, per vincolare i comunisti agli atti non stipulati dalla maggioranza, occorre, in ogni caso, che gli stessi vi prestino consenso. Infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui quelli indicati dall’art. 374 c.c., poiché l’esercizio da parte del singolo della facoltà di amministrare la cosa comune può collidere con quello analogo degli altri, ai sensi del secondo comma della norma citata, la potestà di disporre spetta alla maggioranza delle quote, la cui volontà vincola la minoranza e, comunque, ciascun comunista, se ritiene di esserne pregiudicato, può ricorrere all’autorità giudiziaria, ai sensi del Quarto comma del richiamato art. 1105 c.c., come nel caso in cui non si formi la volontà della maggioranza o non si deliberi sull’amministrazione della cosa comune. In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti appresa l’intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l’avvenuta stipulazione del contratto si opponga, rispettivamente, alla conclusione del contratto o all’esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conseguenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, è invalido per carenza di potere, o di valida volontà, della parte concedente di disporre per l’intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determina la consapevolezza, in quest’ultimo, della mancanza di legittimazione alla stipula dell’atto da parte della minoranza e, quindi, il concorso, in malafede, nell’abuso del diritto nell’amministrazione del bene comune e ciò costituisce fatto illecito generatore del danno di cui è, pertanto, corresponsabile in solido il conduttore (o affittuario) che ha concorso e cooperato nella conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 24052/2004
La mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l’annullabilità della delibera che, ove non impugnata nei termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell’annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale. Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall’assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell’assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell’assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia.
Cass. civ. n. 5889/2001
In materia di gestione condominiale il ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; detta norma non è, invece, applicabile quando l’assemblea condominiale abbia approvato dei lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l’intervento del giudice in tal caso si risolverebbe in un’ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare.
Cass. civ. n. 4133/2001
Non sussiste la violazione dell’art. 1102 c.c.
se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune è preferito un terzo perché la predetta norma tutela l’uso diretto di ciascun condominio sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei condomini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancorché a condizioni meno vantaggiose per il condominio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli interessi dei condomini, come invece per le innovazioni, al potere di scelta della maggioranza.
Cass. civ. n. 4131/2001
Quando non sia possibile l’uso diretto della cosa comune per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi, i condomini possono deliberare l’uso indiretto della cosa comune, a maggioranza se è un atto di ordinaria amministrazione, come nel caso della locazione.
Cass. civ. n. 330/2001
Quando il potere dispositivo della cosa appartiene a più soggetti nella forma della comunione, tutti possono, rinunziando al godimento diretto, concederla in affitto a terzi ed anche a taluno soltanto dei contitolari che, in caso di affitto d’azienda, viene ad assumere l’esclusivo potere di gestione. Allo stesso modo, il condomino può concedere in affitto la propria quota.
Cass. civ. n. 14162/2000
In tema di comunione semplice — diversamente da quanto statuito per il condominio degli edifici — gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono la costituzione formale dell’assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti. Pertanto deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare, la riunione dei partecipanti alla comunione con la presenza dell’amministratore per decidere su oggetti di comune interesse.
Cass. civ. n. 8876/1998
La previsione, ad opera dell’art. 1105, comma Quarto, c.c. in materia di comunione, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all’autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne tuttavia esclusivamente la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui il comunista faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che dalla rovina della cosa di cui è comproprietario abbia subito pregiudizio.
Cass. civ. n. 3653/1998
Sui beni oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione, relativa, che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, con la conseguenza che il singolo condomino può stipulare contratti aventi ad oggetto il godimento del bene comune.
Cass. civ. n. 7613/1997
L’inerzia dell’amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all’autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere, in precedenza, provocato la convocazione dell’assemblea condominiale. La mancata convocazione dell’organo assembleare, la mancata formazione di una volontà maggioritaria, la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano, per l’effetto, il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto disposto dell’art. 1105 c.c. (mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale), non rilevando, in contrario, la disposizione di cui all’art. 1133 c.c. (a mente della quale il ricorso avverso i provvedimento dell’amministratore, per il singolo condomino, è proponibile, oltreché all’assemblea, anche all’autorità giudiziaria), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art. 1137 (ostativo, per l’autorità giudiziaria, all’esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell’assemblea), escludendo, pertanto, che il giudice possa, in sede contenziosa, sopperire all’inerzia dell’amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione.
Cass. civ. n. 7457/1997
Il singolo condomino può agire per la risoluzione del contratto di affitto salvo che risulti la volontà contraria degli altri condomini, nel qual caso la sua carenza di legittimazione attiva deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Cass. civ. n. 3831/1996
Il singolo condomino può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Tuttavia, nel caso di dissenso dei due soli condomini circa l’opportunità di promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria a norma dell’art. 1105 c.c.
Cass. civ. n. 12241/1995
La realizzabilità giuridica dell’intenzione, posta dal locatore a fondamento del diniego di rinnovo, di adibire l’immobile all’esercizio di attività di ristorante non trova ostacolo nel dissenso di alcuni comproprietari dell’immobile stesso, atteso che, integrando la gestione di detta attività un atto di ordinaria amministrazione, non è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, ma è sufficiente quello della maggioranza di essi.
Cass. civ. n. 9113/1995
Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che un condomino diverso quello che ha assunto la veste di locatore è legittimato ad agire per il rilascio del bene stesso (senza che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini), purché non risulti l’espressa ed insuperabile volontà contraria degli altri comproprietari, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza.
Cass. civ. n. 8085/1995
Il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria della cosa comune, traendo origine dal diritto di concorrere all’amministrazione di tale bene (art. 1105 c.c.), incontra il suo limite nell’obbligo di rispettare la volontà della maggioranza. Pertanto, allorché un immobile locato appartenga ad una molteplicità di condomini e dagli stessi sia congiuntamente stipulato il relativo contratto, è la maggioranza dei condomini a stabilire circa l’amministrazione ed il godimento della cosa comune e, quindi, della possibilità e volontà di disdire e far cessare, alla scadenza contrattuale, il contratto di locazione, anche in contrasto con la minoranza dissenziente.
Cass. civ. n. 4005/1995
Con riguardo ad un procedimento di sfratto per finita locazione relativo ad un immobile in comproprietà, ciascun comproprietario — quale titolare del diritto di concorrere alla gestione ordinaria del bene, con il solo limite del rispetto della volontà della maggioranza — è legittimato ad agire in giudizio, nella presunzione del consenso degli altri alla proposizione dell’azione, salva la possibilità per i comproprietari che rappresentino una quota maggioritaria di opporsi all’azione medesima. Nel caso in cui siano i comproprietari rappresentanti una quota maggioritaria ad agire in giudizio, un eventuale loro interesse personale al rilascio dell’immobile (nella specie, ai fini dell’utilizzazione di esso in proprio) non vale a trasformare la domanda giudiziale in un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, atteso che il suddetto interesse non «qualifica» l’atto di gestione, inerendo alla successiva utilizzazione del bene, peraltro rimessa alla determinazione anche degli altri comproprietari e comunque non realizzabile senza un corrispondente vantaggio di tutti.
Cass. civ. n. 10575/1994
L’art. 1105 c.c. prevede il ricorso all’A.G., che provvede in camera di consiglio, nell’ipotesi in cui la deliberazione dei partecipanti alla comunione relativa all’amministrazione della cosa comune non venga eseguita dagli stessi partecipanti, ovvero dall’amministratore nel caso in cui questo sia stato nominato. È inammissibile, pertanto, il ricorso alla procedura anzidetta per la declaratoria di esecutività della deliberazione (che integra un atto negoziale privato) nei confronti di soggetti estranei alla comunione medesima.
Cass. civ. n. 11431/1993
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune a norma dell’art. 1105 ultimo comma c.c. hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, come tali suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione, a norma dell’art. 742 c.p.c. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 10732/1993
In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l’utilizzazione economica dell’immobile oggetto di comunione (allorché questa si esprima sul piano negoziale con i terzi, nel suo aspetto esterno e dinamico, ma difetti di un organo titolare del potere deliberativo, come l’assemblea), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi — anche in presenza di un organo rappresentativo unitario — è legittimato ad agire, anche in giudizio — e senza che sia all’uopo necessaria una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 c.p.c., degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò indipendentemente dall’operatività dell’istituto della negotiorum gestio, bensì sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all’iniziativa volta alla tutela di detti interessati, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi.
Cass. civ. n. 8110/1991
Anche quando venga pronunciata risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto un bene comune locato ad uno dei proprietari per inadempimento del conduttore, questo — avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota — non può essere condannato al rilascio del bene medesimo all’altro comproprietario, restando invece ai comunisti di disciplinare l’ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1105, ultimo comma, c.c., per la nomina di un amministratore.
Cass. civ. n. 2158/1983
Tra i partecipanti alla comunione esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell’interesse degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comunista abbia agito anche con il consenso degli altri.
Cass. civ. n. 4213/1982
In materia di comunione, non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese ed all’amministrazione delle cose comuni (in questa compresi gli atti di conservazione) prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell’assemblea dei comproprietari, alla quale spetta ogni determinazione al riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessarie, distinguendo la legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata) unicamente tra spese d’ordinaria amministrazione (art. 1105 c.c.) e spese concernenti innovazioni o atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 c.c.). Peraltro, mentre la deliberazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via contenziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva la possibilità, una volta convocata l’assemblea, in caso d’omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o d’omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma di volontaria giurisdizione, ai sensi del Quarto comma dell’art. 1105 citato.
Cass. civ. n. 3143/1982
Un immobile comune ed indiviso può essere locato, qualora la maggioranza lo decida, tanto ad un terzo quanto ad uno dei condomini, che così deriva dal rapporto locatizio, e non dalla contitolarità del diritto reale, il godimento esclusivo dell’intero immobile (comune) senza con ciò contrastare con i pari diritti degli altri comproprietari.
Cass. civ. n. 538/1982
In tema di amministrazione del bene comune, la validità e vincolatività, nei confronti della minoranza dissenziente, della decisione adottata dalla maggioranza dei partecipanti, secondo la previsione dell’art. 1105 c.c., postula che tale decisione venga espressa mediante una formale deliberazione assembleare, previo avviso di convocazione a tutti i condomini.
Cass. civ. n. 312/1982
L’uso indiretto della cosa comune (nella specie mediante locazione) incidendo sull’estensione del diritto reale che ciascun comunista possiede sull’intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o deliberato dall’assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia possibile o ragionevole l’uso promiscuo, sempreché la cosa comune non consenta una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L’indivisibilità del godimento costituisce il presupposto per l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso indiretto, onde la deliberazione che adotta l’uso indiretto senza che ne ricorrano le condizioni, è nulla, quale che sia la maggioranza, salvoché ricorra l’unanimità.
Cass. civ. n. 385/1977
I singoli condomini di un edificio hanno il diritto di utilizzare direttamente, per il miglior godimento, il piano o la porzione di piano di loro proprietà esclusiva, ma non le parti del fabbricato che, per la loro destinazione ad un servizio comune, si presumono di proprietà comune a norma dell’art. 1117, n. 2 c.c. e pertanto, tali parti non possono essere concesse in locazione a terzi se non per decisione unanime dei condomini. (Nella specie, trattavasi di locali dell’edificio condominiale che, per pattuizione contenuta negli atti di acquisto facenti capo ai singoli condomini, erano stati indicati quali beni comuni e destinati a deposito. La Suprema Corte confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con la quale era stato deciso di concedere tali locali in locazione ad un terzo).
Cass. civ. n. 3441/1976
La norma dell’art. 1105 c.c., in tema di disciplina della amministrazione della cosa di proprietà comune, non attribuisce ai condomini un reciproco mandato con rappresentanza.
Cass. civ. n. 218/1976
Il condomino, come può procedere alla locazione della cosa comune, anche nell’interesse degli altri partecipanti, trattandosi di un atto di utile gestione, per il quale è da presumere, salva la prova contraria, che operi con il consenso degli altri condomini così può agire in giudizio, anche nell’interesse degli altri, per ottenere il rilascio del bene locato, al termine del contratto, ovvero per ottenere la risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore. In tale ipotesi, la legittimazione ad agire del singolo condomino deve essere esclusa solo quando, a seguito dell’intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l’esistenza di un contrasto fra il gruppo di minoranza, che chiede la risoluzione, e quello di maggioranza, che vuole invece la continuazione del rapporto.
Cass. civ. n. 1905/1974
Il potere della maggioranza dei partecipanti alla comunione di disporre le modalità per il miglior godimento della cosa comune presuppone il rispetto della condizione che il diritto di comproprietà debba potersi estrinsecare liberamente, con l’unico limite derivante dal divieto di impedire uguale uso da parte degli altri compartecipanti e di alterare la destinazione della cosa comune. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l’affermazione dei giudici del merito secondo cui la deliberazione della maggioranza che stabiliva l’onere del pagamento di una somma per il parcheggio di autobus dei comproprietari su di un’area comune da essi utilizzata per il deposito di detti autoveicoli, veniva a limitare illegittimamente il potere di ciascuno di disporre liberamente del bene comune).
Cass. civ. n. 1765/1974
Il ricorso all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 1105 (quarto comma) c.c., per l’ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all’amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull’esistenza e sull’estensione di diritti soggettivi.
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