14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4133 del 22 marzo 2001
Testo massima n. 1
Non sussiste la violazione dell’art. 1102 c.c.
se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune è preferito un terzo perché la predetta norma tutela l’uso diretto di ciascun condominio sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei condomini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancorché a condizioni meno vantaggiose per il condominio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli interessi dei condomini, come invece per le innovazioni, al potere di scelta della maggioranza.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]