14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1962 del 24 marzo 1984
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione di responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell’edificio per il quale l’assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico [ cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro ], né sulla stessa entità della prestazione dell’assicuratore [ e quindi sul premio ], in quanto in tale tipo di contratto l’ammontare massimo dell’eventuale esposizione debitoria dell’assicurato — e perciò dell’obbligazione dell’assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito — non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo.
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