14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5855 del 9 maggio 2000
Testo massima n. 1
L’esistenza della sentenza civile è determinata [ salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati ], dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell’ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa [ dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso ] nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti [ principio affermato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito, pur essendo entrata in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, la norma di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1997 in tema di mandato alle liti, aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto da difensore al quale la procura risultava rilasciata su foglio spillato alla copia della sentenza impugnata ].
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