14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7552 del 12 ottobre 1987
Testo massima n. 1
La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante costituisce un requisito indispensabile dell’atto processuale e può essere sostituita [ ex art. 132, terzo comma, c.p.c., come novellato dall’art. 6, L. n. 532 del 1977 ] dalla sottoscrizione del componente più anziano del collegio solo in caso di morte del presidente o di altro suo impedimento, che deve essere assoluto e definitivo ovvero tale da protrarsi per un periodo di tempo indeterminato e di estesa durata, quale non può essere l’assenza dal servizio del magistrato nel periodo feriale. Consegue che la mancata sottoscrizione del presidente perché in ferie comporta la nullità insanabile della sentenza [ ex art. 161, primo comma, c.p.c. ]; né tale vizio è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 288 c.p.c. [ e l’illegittimità dell’eventuale ordinanza con cui sia stata corretta la suddetta mancanza di sottoscrizione è censurabile con ricorso per cassazione ].
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