14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 448 del 18 gennaio 1991
Testo massima n. 1
L’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 6 della L. 8 agosto 1977, n. 532, determina [ nel caso in cui l’impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell’art. 132 citato ] la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l’applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione volontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità — la quale ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza — è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell’art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, sicché non è coperta dal giudicato formale e va rilevata anche d’ufficio, e comporta che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione [ artt. 354, primo comma, 360, n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c. ].
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