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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1028 del 4 febbraio 1997

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1028 del 4 febbraio 1997

Testo massima n. 1

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice anziano del collegio con la menzione da parte del medesimo dell’impedimento «cagionato da motivi di salute» del presidente estensore è rituale ai sensi dell’art. 132 c.p.c. [ così come modificato dall’art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532 al fine di abbreviare i tempi necessari alla pubblicazione della decisione e di mitigare l’incidenza del principio della nullità insanabile della sentenza per mancata sottoscrizione ], poiché la legge, se attribuisce al giudice anziano di valutare la natura e l’entità dell’impedimento, non richiede una più specifica indicazione dell’impedimento in occasione della sottoscrizione della sentenza, né attribuisce al giudice dell’impugnazione un potere di sindacato sulla funzione certificatrice del giudice anziano.

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